Art. 2.
(Individuazione degli ambiti geografico-territoriali).

      1. Lo Stato e le regioni interessate riconoscono gli itinerari culturali europei quali risorse culturali e ambientali di interesse pubblico. A tale scopo, e anche al fine di aumentare l'efficacia degli interventi già effettuati, lo Stato promuove:

          a) la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali, paesaggistici e della funzione originaria dei territori attraversati dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia;

          b) il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale;

          c) la riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica e di marketing territoriali;

          d) l'affermazione dell'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale e paesaggistico, mediante la cooperazione transnazionale;

          e) il turismo culturale sostenibile e compatibile, anche finalizzato all'incremento dei flussi turistici in Italia e in Europa;

          f) l'accrescimento delle opportunità di arricchimento e di sviluppo culturale del cittadino e del turista al fine di migliorarne la qualità della vita e del soggiorno;

          g) le strategie di collaborazione pubblico-private, al fine di attivare processi di sviluppo integrato del territorio.

 

Pag. 7